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Caso Cestaro, la sentenza della Corte Europea

Il 7 aprile 2015 la Corte Europea per i diritti dell’uomo ha condannato all’unanimità l’Italia per i drammatici fatti avvenuti durante l’irruzione della Polizia nelle scuole Diaz-Pertini e Pascoli nel luglio 2001. In rete è facilmente reperibile il testo originale della sentenza in francese. Mancava però una sua traduzione in lingua italiana. Ho pertanto ritenuto opportuno tradurre integralmente la sentenza al fine di permettere agli studiosi e a tutti gli interessati, di poter comprendere più agevolmente le considerazioni e le conclusioni della Corte. La lettura permette non solo di rispolverare quegli avvenimenti e l’interpretazione data agli stessi dai giudici nazionali nei tre gradi di giudizio, quanto piuttosto (e forse soprattutto) dell’immagine delle nostre istituzioni sul palcoscenico internazionale. Emerge, a mio parere, un quadro abbastanza ambiguo in cui le istituzioni dello Stato, i Governi succedutisi nel tempo e i vertici delle forze dell’ordine dell’epoca ne escono avvolti da parecchie zone d’ombra.  In questo scenario è invece sorprendente il plauso della Corte alle autorità giudiziarie italiane, protagoniste di un eccelente lavoro di istruzione dei processi nonostante gli ostacoli normativi (in particolare dell’indulto e della facile prescrizione dei reati) ma anche collaborativi dei governi nazionali e dei vertici delle forze dell’ordine: i primi in quanto responsabili della mancata introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura nonostante l’obbligo sancito ormai da molto tempo dagli accordi internazionali e le continue esortazioni a provvedervi; i secondi per aver di fatto ostacolato l’identificazione e la punizione dei responsabili dell’irruzione nelle scuole Diaz Pertini e Pascoli. La drammatica vicenda del ricorrente e delle altre vittime diventa quindi il pretesto per mettere sul banco degli imputati le istituzioni del nostro Paese.

LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI UMANI

QUARTA SEZIONE

Caso CESTARO c. ITALIA

 

PROCEDURA

1. Alla base della questione si trova il ricorso N. 6884/11 promosso contro la Repubblica Italiana da un suo cittadino; Il 28 gennaio 2011 il sig. Arnaldo Cestaro (d’ora in poi “ricorrente”) ha presentato alla Corte ricorso ex articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("d’ora in poi “Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato innanzi alla Corte dal signor Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, avvocati in Roma, dal signor Joachim Lau, avvocato in Firenze e dal signor Dario Rossi, avvocato in Genova.

Il Governo Italiano è rappresentato dai suoi legali, Ersilia Grazia Spatafora e Paola Accardo.

3. Il ricorrente sostiene che nella notte tra il 21 ed il 22 luglio del 2001, al termine del Summit tenutosi a Genova e denominato "G8", aveva trovato una sistemazione per la notte nei locali della scuola Diaz-Pertini. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente lamenta di essere stato vittima di violenze e abusi dallo stesso definiti “tortura” a seguito dell'irruzione da parte della Polizia italiana all’interno della scuola Diaz-Pertini. Sulla base degli articoli 3, 6 e 13 della Convenzione, il ricorrente sostiene che i responsabili di questi atti non siano stati adeguatamente puniti. Il ricorrente ha aggiunto in particolare che lo Stato Italiano, non avendo una legislazione specifica per il reato di tortura e per la sua sanzione, non ha adottato le misure necessarie per prevenire e punire le violenze e gli abusi denunciati in ricorso.

4. Il 18 dicembre 2012, il ricorso è stato notificato al Governo Italiano.

5. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato osservazioni scritte sia in ordine alla sua ricevibilità sia sul merito della causa. Osservazioni congiunte sono state depositate dal Partito Radicale transnazionale e transpartito, dall'Associazione "Non c'è pace senza giustizia " e dai Radicali Italiani ( ex Partito Radicale Italiano ) il cui Vice Presidente è stato autorizzato ad intervenire nel procedimento ( articolo 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 ).

CONTINUA CON LA TRADUZIONE INTEGRALE DELLA SENTENZA NELLA SEZIONE DIRITTO MILITARE

Avv. Giuseppe Frate