Caso Marò: il Diritto Penale Indiano tra aspetti giuridici e possibili scenari

Creato Martedì, 10 Marzo 2015 13:05
Ultima modifica il Martedì, 08 Settembre 2015 12:11
Pubblicato Martedì, 10 Marzo 2015 13:05
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Con il presente contributo si tenterà, seppur sommariamente, di analizzare i principali aspetti giuridici della vicenda che vede coinvolti i nostri connazionali Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Come ormai noto, i Governi italiano ed indiano si stanno ormai da tempo rimpallando tesi contrastanti circa la possibilità o meno, non solo di una condanna detentiva ma addirittura di una condanna a morte dei nostri due Marò. Come è noto l'India è uno dei Paesi al mondo che prevede la pena capitale, mediante impiccagione,  per reati particolarmente efferati.  La pena di morte è prevista dal Codice Penale e dall’art. 21 della Costituzione Indiana, che afferma: “Nessuna persona può essere privata della vita o della libertà personale salvo nei casi stabiliti dalla legge”. La pena capitale è prevista inoltre da una serie di leggi ad hoc riguardanti materie diverse non espressamente indicate nello stesso codice penale ma coerenti con il dettato costituzionale indiano. In generale, l'art. 302 del Codice Penale Indiano prevede la condanna a morte per il reato di omicidio volontario. Lo stesso Codice prevede poi, all'art. 305, la pena di morte per colui che ha indotto al suicidio un minorenne o un ritardato mentale. Proseguendo, l'art. 307 prevede  la pena capitale per l'omicidio o il tentato omicidio da parte di colui che già sta scontando una pena detentiva all'ergastolo. Infine, anche i reati  di "Cospirazione contro il Governo", la "Diserzione" (anche solo tentata) ed "l'intraprendere o tentare di intraprendere una guerra contro il Governo centrale" sono tutti puniti con la pena capitale. Oltre al Codice Penale, altri codici quali quelli militari dell'Army Act e l'Air Force Act - entrambi del 1950 - ed il Navy Act del 1956, prevedono la pena capitale per alcune tipologie specifiche di reati tuttavia collegate alla natura prettamente militare dei soggetti protagonisti.  In linea di massima il Governo indiano - se volesse - potrebbe arbitrariamente far rientrare il caso dei due Marò anche nell'ambito di tali specifiche normative. Oltre a ciò, ulteriori leggi speciali, hanno permesso nel tempo la possibile applicazione della pena di morte per ulteriori reati che qui di seguito si riportano in  ordine cronologico: nel 1987 il Commission of Sati Prevenction Act ha introdotto la pena di morte per chi istiga una vedova al suicidio sacrificale (il c.d. sati); nel 1988 il Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Amendment Act ha introdotto la pena di morte per colui che riporta la seconda condanna per traffico di sostanze stupefacenti; nel 2002 col il Prevention of Terrorism Act si è prevista la pena di morte per coloro che si rendano responsabili di atti di terrorismo; nel 2011 la Petroleum and Minerals Pipelines ha introdotto la pena capitale per coloro che compiono atti di terrorismo come il sabotaggio, quando questo sia talmente pericoloso da poter causare la morte di essere umani. Sull'onda negativa della sequenza di stupri avvenuta nel 2012, nell'aprile del 2013 è entrata in vigore la Legge Anti-stupri che prevede ergastoli e condanne a morte per coloro che vengono condannati per il reato di stupro e punizioni severe per  i reati connessi come le aggressioni con l'acido, lo stalking ed il voyeurismo. Questa recentissima legge prevede condanne al carcere duro per almeno 20 anni, che può essere esteso fino all'ergastolo ed altre disposizioni che permettono alle Corti di emettere una condanna a morte per coloro che sono stati condannati in precedenza per gli stessi delitti. Per il caso dei due Marò, particolarmente interessante è anche il "Suppression of Unlawful Act Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms and Continental Shelf Act" (c.d. SUA Act) del 2002 che all'articolo 3, lett. g, 1° punto, prevede la pena capitale per colui che determina la morte di qualcuno nella commissione o durante il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai punti (a) ovvero un atto di violenza ai danni di persona a bordo di una piattaforma fissa o di una nave, mettendo a rischio la sicurezza della piattaforma, o, a seconda dei casi, della navigazione sicura della nave, e (d) ossia nel collocare su una piattaforma fissa o su una nave, da qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanza in grado  di distruggere una piattaforma fissa o una nave, o creare un danno alla piattaforma o alla nave o al suo carico, mettendo in pericolo anche solo parzialmente la piattaforma fissa o la navigazione sicura di quella nave. Orbene, se si considera che il Governo indiano ha incaricato proprio l'agenzia federale "N.I.A." che si occupa specificamente dei reati previsti dal SUA Act, è evidente che l'India ha attualmente optato per una incriminazione dei due Marò ai sensi di questa legge. Avverso tale opzione vi è stata una però un'istanza italiana volta ad eliminare la stessa N.I.A. dal processo. Proprio su tale aspetto, all'udienza del 10 marzo 2015 l'autorità giudiziaria indiana nelle vesti del giudice M.K.Hanjura si è riservato in ordine alla fondatezza di tale istanza ma tutto lascia presagire che l'agenzia investigativa non venga estromessa dal giudizio e ciò non può certamente intendersi come segnale positivo Tornando all'analisi della pena capitale, la Costituzione Indiana prevede comunque che la pena di morte possa essere commutata, sospesa o rinviata dal Presidente il quale anche concedere la grazia. Passando ai dati statistici, è interessante notare che il National Crimes Record Bureau (NCRB) indiano, afferma che tra il 2001 al 2011, i vari tribunali del Paese hanno condannato a morte 1.460 persone e varie Alte Corti hanno commutato in carcere a vita le condanne a morte di 4.321 prigionieri, mentre Amnesty International dichiara che circa 78 nuove condanne a morte sono state comminate nel 2012 e alla fine di marzo 2013 erano 404 i detenuti nel braccio della morte in varie prigioni del Paese. L'ultima commutazione è del 27 gennaio 2015 quando l'Alta Corte di Mumbai ha commutato in ergastolo la condanna a morte di Sunil Ombase accusato di aver ucciso suo figlio di tre anni e sua nipote di nove dopo aver aggredito sua moglie il 31 dicembre 2012. Orbene, tornando alla questione dei nostri connazionali, considerato che i presupposti oggettivi e legislativi vi sono tutti, occorre sottolineare che l’eventualità di un una condanna, e soprattutto di una condanna a morte, necessita preliminarmente di una definitiva attribuzione del caso alla giurisdizione indiana, secondariamente che la condotta dei due Marò sia riconosciuta determinante per la morte dei due indiani e quindi che questa sia fatta rientrare in una delle fattispecie codicistiche o legislative su elencate. Tutti elementi che al momento restano purtroppo in piedi e che l’India sembra sostenere decisamente senza alcuna determinante azione di contrasto del Governo Italiano. Allo stato attuale lo scenario è ancora troppo ricco di incognite: i due Marò potrebbero essere imputati tanto di semplice omicidio volontario (per cui come detto sopra è prevista la pena di morte ex art 302) tanto da norme para-internazionali attribuenti la violazione dell’art. 3 della SUA Act, con conseguente condanna a morte perché dall’azione ne sono scaturite conseguenze mortali per i due pescatori indiani. Non è dunque un’ipotesi peregrina e remota, anzi vista la lenta evoluzione processuale del caso senza che il nostro Governo abbia fatto di recente qualche passo sostanziale, che dopo l’incriminazione formale si passi al processo ed all'eventuale condanna e quindi tutte le ipotesi sono aperte, tra cui anche la condanna a morte. La soluzione del caso - ed il governo italiano dovrebbe prenderne atto - sta nel citare l’India davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (International Court of Justice, ICJ) o tentare di riaffermare la giurisdizione italiana sulla vicenda attraverso un arbitrato internazionale al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo (International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS). Secondo la modesta opinione dello scrivente, sarebbe stato opportuno insistere sin da subito e con maggior vigore sulla sottrazione dei nostri connazionali alla giurisdizione indiana, tuttavia così non è stato ed è ovviamente auspicio di tutti che ciò non si riveli determinante per la sorte dei due militari italiani.

Avv. Giuseppe Frate